Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU*, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità:
- abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili, dal 01/01/2020
- confermata l’esenzione per le abitazioni principali “non di lusso”, e relative pertinenze (dalla data di acquisizione della residenza anagrafica)
- restano assoggettate ad IMU le abitazioni principali “di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9)
- è introdotto il concetto di “genitore affidatario dei figli”, anziché “ex coniuge” al fine di costituire il diritto di abitazione della casa familiare ai fini IMU
- scompare l’agevolazione prevista per i pensionati AIRE
- sono tassati ai fini IMU i fabbricati rurali strumentali
- sono tassati ai fini IMU i “beni-merce”, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati
- confermate le riduzioni 50% della base imponibile per: fabbricati di interesse storico, inagibili o inabitabili, comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento della riduzione per inagibilità/inabitabilità di cui sopra, dall’01/01/2020 è necessario presentare dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Tale dichiarazione deve essere allegata, in originale, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal contribuente.
- confermata la riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato
- confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
- è riportata al 30 giugno la scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa alle variazioni dell’anno precedente.
*Per tutti gli approfondimenti e le modalità applicative si rimanda alla normativa nazionale art. 1, commi da 739 a 783, legge n. 160/2019 e alle altre disposizioni ad essa collegate